Venerdì, 10 Settembre 2021
Cassazione : il frazionamento orizzontale in due parti di un immobile in condominio non determina alcun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari.
A cura di Fabio Patrizi - Senior Legal Associate

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15109/2019 ha stabilito che il frazionamento dell'appartamento in due unità abitative distinte non ricade nell'ambito di operatività dei novellati articoli 68 e 69 delle disposizioni attuative del codice civile.
Il caso in esame: i ricorrenti proprietari di due distinti appartamenti ricavati dal frazionamento di un'unica unità abitativa, adivano il Tribunale di Firenze al fine di ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera assembleare che deliberava la ripartizione delle spese attribuendo valori millesimali ad una unità abitativa non più esistente.
Il giudice di primo grado e successivamente la Corte d’appello di Firenze rigettavano la domanda attorea, ritenendo che il frazionamento dell'appartamento originario avesse comportato una notevole alterazione del rapporto tra i valori dei singoli piani e, dunque, reputando corretta l'applicazione delle tabelle millesimali esistenti nonché la ripartizione delle relative spese.
I soccombenti pertanto ricorrevano in Cassazione e, contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito, la Seconda Sezione Civile della Cassazione accoglieva le argomentazioni dei ricorrenti.
Nel motivare la propria decisione, la Corte argomentava che: “… nel caso sottoposto alla sua attenzione, il frazionamento dell'appartamento aveva comportato unicamente una diversa intestazione delle quote millesimali, precedentemente attribuita ad un solo proprietario, e non una variazione dei valori millesimali ...” - non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 69 delle disposizioni attuative del codice civile, all'amministratore spettava esclusivamente il compito di adeguare le regole di gestione del condominio.
La Corte, pertanto, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza e rinviava la decisione ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.
Alla luce dell’esaminata sentenza pertanto, il frazionamento dell'appartamento in due unità abitative non sempre rende necessaria la modifica della tabelle millesimali e, qualora lo stesso sia di tipo verticale, grava sull’amministrazione esclusivamente l'onere di ripartire le spese tra le due nuove unità abitative ottenute in base ai criteri sanciti dalla legge.