La sentenza in esame analizza e argomenta la legittimità della pretesa creditoria del Concessionario dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, derivante dalla legge di stabilità 2015 e nello specifico dall’introduzione di una nuova entrata di natura patrimoniale non tributaria, nei confronti dei soggetti della filiera di gioco.  

Nel caso analizzato, il Concessionario dopo aver tentato la via bonaria volta a recuperare il credito vantato, procedeva giudizialmente nei confronti del Gestore con l’instaurazione di un procedimento monitorio.

Notificato il relativo decreto, Il Gestore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva:

  • La nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c.;
  • l’inesistenza del credito rivendicato atteso che la legge di stabilità per l’anno 2015 aveva previsto che l’ulteriore aggravio di tassa, previsto sugli apparecchi di intrattenimento, avrebbe dovuto trovare applicazione sulla filiera previa rinegoziazione dei contratti in essere;
  • il difetto di legittimazione del Concessionario, che in difetto di versamento dei Gestori, non avrebbe potuto procedere coattivamente nei confronti degli stessi, potendo meramente comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non avessero effettuato il versamento.

Il concessionario, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio di merito impugnando e contestando puntualmente tutte le eccezioni sollevate da controparte.

Il Giudice di merito, all’esito del procedimento, rigettava l’opposizione perché infondata specificando che:

“… deve essere disattesa l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per rinvio pregiudiziale della questione oggetto di controversia alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE …” – argomentando altresì che: “ … non sussiste obbligo di sospensione necessaria del presente processo; ed infatti ove fosse pronunciata la collidenza della normativa interna con principi di diritto comunitario, lo Stato Italiano sarebbe condannato a rendere compatibile la legislazione interna con i prevalenti principi comunitari; peraltro, ove medio tempore si fosse formato il giudicato, il profilo potrebbe rappresentare il presupposto per la revocazione straordinaria della sentenza o, in ogni caso, per legittimare l’attività recuperatoria dei gestori del gioco lecito… “.

La pretesa creditoria ribadisce il Giudicante, trova idoneo fondamento:

“… a) nel combinato disposto dell’art. 1 comma 649 delle legge n°190/2014 e dell’art. 1, comma 921, della legge n. 208/2015; b) nei parametri fissati ex lege; c) nel contratto intercorso tra le parti; d) nel riepilogo contabile …. ”.

L’assunto appare dunque infondato in quanto l’applicabilità dell’art. 1 comma 649 dell’anno 2015 risulta confermata dalla Legge n. 208/2015 ( Legge di Stabilità 2016) che ha interpretato autenticamente la richiamata disposizione normativa e che ha chiarito che la ripartizione fra i concessionari e gli altri operatori della filiera del maggior onere – in ragione del prelievo forzoso operato ex lege – si effettua in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla distribuzione del compenso, così come previsto dai relativi accordi contrattuali e non già sulla scorta della rinegoziazione degli accordi.

E’ certo che l’onere del prelievo forzoso non è più a carico dei soli Concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito, e, quindi anche su esercenti e gestori.

 

 

Allegati