La Corte di Cassazione con sentenza n. 5919 del 24.03.2016 ha recentemente affermato che il contratto sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla Banca a mezzo di un suo funzionario deve ritenersi nullo in quanto privo dei requisiti formali ab sustantiam previsti dall’articolo 117  commi 1 e 3 del Testo Unico Bancario.

In precedenza la stessa Suprema Corte con la sentenza n. 2707 del 1982 (vedi nello stesso senso anche la più recente sentenza n. 4564 del 2012) aveva invece ritenuto il contratto perfezionato, quand’anche fosse mancante la sottoscrizione della Banca, per fatti concludenti, cioè a seguito di comportamenti delle parti che lasciassero intendere la volontà di concludere e/o avvalersi delle disposizioni contrattuali.

Secondo il nuovo, a suo modo rivoluzionario, orientamento la natura formale del contratto non ammette la stipula per atti concludenti: la mancanza della sottoscrizione della Banca rende il contratto nullo perché privo di uno dei suoi requisiti formali ad substantiam. Detta nullità, quand’anche non rilevata dalla parte, può essere rilevata d’ufficio.

La Corte di Cassazione ha individuato il momento conclusivo del sinallagma nella produzione nel corso del giudizio del contratto da parte della Banca. A detto comportamento processuale è stato infatti dato valore di fatto concludente.

La conseguenza pratica più importante è che tutte le somme corrisposte dal cliente a titoli di interesse secondo i termini originariamente pattuiti dovranno intendersi indebitamente incassate dalla Banca che, invece, avrebbe avuto diritto ai soli interessi al tasso sostitutivo individuato dall’articolo 117 comma 7 TUB .

Dovendo riconoscere per il periodo precedente alla produzione in giudizio del contratto da parte della Banca i soli interessi legali, molte esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito saranno quantificate meno importanti di come rappresentate e richieste in giudizio. Alcuni debitori potrebbero paradossalmente scoprire di essere addirittura a credito con l’istituto di credito.