Venerdì, 10 Febbraio 2017
La responsabilità della Banca: responsabilità da status
A cura del dott. Gabriele Frabotta.

Con la recente sentenza n. 4968/2016 il Tribunale di Bari si è espresso sulle tutele da apportare in favore del correntista-cliente nel rapporto instaurato con l’istituto di credito.
Il principio di diritto espresso dalla predetta sentenza è volto a garantire una protezione specifica in favore del cliente, in considerazione del fatto che l’attività bancaria è da ritenersi attività professionale nello svolgimento della quale “la mancanza di diligenza fonda una responsabilità da status”, volta cioè a garantire una forma di responsabilità atipica e di natura tecnica, da valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento.
La pronuncia in esame risulta allineata con l’oramai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la banca deve adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione dei contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di operazione oggettivamente esplicata (sul punto, si veda Corte di Cass. Civ. 12.06.2007 n. 13777; Corte di Cass. Civ. 6.09.2007 n. 18723).
In tal senso l’esercizio di determinate attività – quale il rapporto bancario – deve svolgersi in conformità con quanto dettato ex art. 1176 co. 2 c.c. nonché ex art 1375 c.c., in quanto al rapporto fiduciario-privatistico sussistente tra istituto di credito e cliente deve inevitabile applicarsi il principio di buona fede contrattuale.
Da ciò si deduce che la banca mandataria è tenuta ad uno specifico dovere di collaborazione che le impone in favore del cliente tutte le verifiche necessarie come, nel caso di specie, l’esame esterno della firma di traenza di un assegno protestato.
Tale inciso è coerente con quanto già espresso precedentemente dalla Suprema Corte in tema di esecuzione del contratto bancario, laddove gli ermellini hanno qualificato la buona fede come impegno di solidarietà, tale da imporre a ciascuna parte di preservare gli interessi dell’altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere. In particolare, in applicazione del principio di buona fede, la Banca è tenuta a fornire alla controparte tutta la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, al fine di adempiere ai doveri di informazione assunti nei confronti del cliente (c.f.r. Corte di Cass. Civ. n 27.09.2001 n. 12093).