Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza del 15.03.2018, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso cautelare incardinato da un Gestore di gioco che lamentava un pregiudizio connesso alla riduzione di apparecchi AWP.

Per meglio comprendere i motivi che hanno spinto l’organo giudicante a respingere la domanda di parte ricorrente occorre evidenziare i caratteri fondamentali ed i presupposti previsti dalla disciplina delineata dall’art. 700 c.p.c.

Gli elementi che contraddistinguono la tutela cautelare sono la sussidiarietà, la strumentalità, l’atipicità e l’anticipatorietà della chiesta misura, tutti risultanti dalla norma in questione che: a) ammette la possibilità di tale tutela quando non risultino utilizzabili altre misure (sussidiarietà); b) esige che i provvedimenti concretamente chiedibili ed ottenibili siano quelli tra i più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (strumentalità); c) configura il potere giudiziale di pronuncia di provvedimenti a contenuto legalmente non predeterminato, a condizione che l’esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare nominata (atipicità); d) subordina l’emanazione dei provvedimenti “de quibus” alla loro idoneità ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest’ultima il limite per il contenuto del provvedimento d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo (anticipatorietà).

Per quanto attiene, invece, ai necessari presupposti previsti dall’art. 700 c.p.c., è bene precisare che l’emissione di provvedimenti cautelari è subordinata alla ricorrenza di due requisiti: il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”. Il primo, inteso come verosimile fondatezza della pretesa azionata ed il secondo inteso come pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, connesso al decorso del tempo necessario a ottenere tutela in via ordinaria.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice, recependo in toto la disciplina così delineata nei suoi caratteri fondamentali, dopo aver confermato la risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti per inadempimento del Gestore, si è soffermato sull’aspetto procedurale della controversia.

In primo luogo il Tribunale ha delibato, sia pure sommariamente ed in modo compatibile alla fase della cautela, la legittimità della risoluzione intimata.

Il Giudice della cautela ha poi ravvisato l’assenza dei presupposti previsti ex art. 700 c.p.c al caso di specie, respingendo la domanda di cui al ricorso in quanto: “La modificazione giuridica o risoluzione del rapporto contrattuale che si è prodotta con l’esercizio del diritto potestativo riservata a (…)., che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, comporta l’inconfigurabilità del presupposto previsto dall’art. 700 c.p.c.”

Si segnala, quindi, l’importanza di tale ordinanza che appare del tutto conforme ai presupposti processuali richiesti dall’art. 700 c.p.c.