Il caso di specie: il tasso degli interessi di mutuo del 2010 pattuiti in sede contrattuale erano pari al 5,806% (3 punti percentuale in più del tasso corrispettivo) già di per sé superiore al Tasso soglia (che era al 3,945%).

Mentre per il Contratto del 2012 il tasso di mora era di poco superiore al tasso soglia di periodo.

Il Tribunale, tenuto conto che occorre avere riguardo ad altre voci di costo (spese istruttorie, commissioni di incasso rate e spese per sollecito di pagamento) ai fini di accertare l’incidenza dei predetti costi sul TAEG, ha sospeso l’esecuzione intrapresa dalla Banca in danno del mutuatario.

Tale sentenza si segnala per la lucidità argomentativa che si pone in linea con l’orientamento della Sezione del Tribunale di Bari e della Cassazione (da ultimo, Cass. Civ. 23192/17).