Mercoledì, 01 Febbraio 2017
Sull’obbligo di consegna dell’elenco dei condòmini morosi e delle tabelle condominiali ex art. 63 disp. att. del codice civile

Con una recentissima ordinanza emessa il 1 Febbraio 2017 il Tribunale Ordinario di Roma, in accoglimento totale del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal terzo creditore, si è pronunciato condannando il condominio resistente alla consegna dell’elenco completo delle generalità dei condòmini morosi e delle quote di debito singolarmente dovute a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore.
Nel caso di specie il ricorrente, il cui credito era stato asseverato con Sentenza della Corte di Appello di Roma passata in giudicato, aveva lamentato la condotta ostruzionistica del condominio con particolare riguardo all’omessa consegna dell’elenco dei condòmini morosi e delle tabelle millesimali palesemente in contrasto con l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Sul punto l’orientamento giurisprudenziale può considerarsi pacifico: l’amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condòmini morosi e il suo immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede oggettiva dovendosi a tale riguardo intendersi “un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica” (Tribunale di Avezzano 01.03.2016, Tribunale di Pescara 27.10.2014).
Con la stessa ordinanza il Giudice ha poi accolto l’istanza promossa dalla ricorrente ex art. 614 bis c.p.c. per la condanna del condominio al pagamento di una penale da ritardo nell’esecuzione, nel caso di specie € 2.000,00 per ogni mese di ritardo. L’art. 614 bis c.p.c., introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 69/2009, prevede la c.d. astreinte, consentendo al giudice di applicare, su istanza del creditore, una misura accessoria al provvedimento di condanna principale per costringere il resistente a pagare una somma di denaro per ogni unità di tempo di ritardato adempimento del provvedimento. Con l’introduzione di tale istituto il Legislatore ha chiaramente perseguito lo scopo di incentivare il resistente all’adempimento di obblighi non facilmente coercibili.
Si segnala quindi, l’allegata ordinanza per aver fatto corretta applicazione, sia del dettato di cui all’art. 63 disp. att. c.c., che dell’art. 614 bis c.p.c..