Il mondo del Gaming attendeva la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla nota vicenda della riduzione dei compensi all'esito della Legge di Stabilità 2015.
L'esegesi è nota agli addetti ai lavori (meno agli operatori non di settore) ed è comunque così sintetizzabile in estrema sintesi.

La Legge di Stabilità del 2015, tra gli altri aspetti, è intervenuta stabilendo una riduzione di € 500.000.000,00 su base annua a decorrere dal 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei Concessionari. Successivamente, con decreto direttoriale ADM del 15.01.2015, è stato individuato il numero di apparecchi riferibili a ciascun Concessionario. Tali interventi  normativi sono stati oggetto di impugnazione innanzi al TAR Lazio che, non ha sospeso l'efficacia delle norme impugnate, ma ha ritenuto di dover rimettere i giudizi al vaglio della Corte Costituzionale per diversi profili.

Successivamente, è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 che ha abrogato l'art. 1 comma 649 della Legge di Stabilità 2015, dettando interpretazione autentica (e, in un certo senso, novativa) con previsione espressa di ripartizione della riduzione dei compensi su tutti i soggetti della filiera.

In questo quadro normativa e processuale è intervenuta, in data 13.06.2018, la sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2018 che ha rimesso gli atti al giudice rimettente, ovvero al Tar Lazio, per valutare la permanenza dei dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi nell'ordinanza di remissione.

Ora, la sentenza della Corte Costituzionale consente, allo stato, in disparte a quelli che potranno essere gli esiti del merito dei giudizi del Tar, di poter considerare "pacifici" (o comunque al riparo da sospetti di illegittimità costituzionale) alcuni profili di grande interesse pratico, sul versante delle azioni che il Concessionario potrà, a questo punto, ancor più con forza, intraprendere per la riscossione delle quote di riduzione dei compensi proporzionalmente a carico dei Gestori.

Un primo aspetto che la Corte Costituzionale affronta con una chiarezza incontrovertibile è che, per effetto dello ius superveniens (ovvero le norme di cui all'art. 1 commi 920 e 921 Legge 208/2015) le disposizioni censurate della Legge di stabilità 2015 possano trovare applicazione per un solo anno, ovvero per il 2015, per effetto della normativa sopravvenuta abrogativa con effetto ex /lIIIIC.

Un altro aspetto che è espresso in modo chiarissimo è che l'onere del prelievo forzoso non è più a carico solo dei Concessionari ma su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito. e quindi su Esercenti e Gestori. In buona sostanza, secondo quanto si legge nella citata sentenza della Consulta, il Legislatore, nella Legge di Stabilità del 2016, ha chiaramente operato nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione operata dal Tar.

A ciò si aggiunga un terzo importantissimo profilo. anche di carattere pratico, e di rilievo in relazione alle azioni di recupero intentate dal Concessionario: la Consulta ha chiarito che, sempre per effetto dello ills sltpe/7JeJiiells, la traslazione dell'onere economico dai Concessionari ai Gestori e agli Esercenti non è più affidato ad una non chiara rinegoziazione degli accordi contrattuali ma è determinata da un dato fattuale storico ex lege determinato.

Per effetto di tali tre convergenti prospettive, la Consulta, in estrema sintesi, ha ritenuto di dover rimettere gli atti al Tar Lazio, proprio in ragione di una situazione normativa, qualificata testualmente, "così profondamente modificata in meius' che ha suggerito l'opportunità, non senza censure, di riconsiderare il presupposto stesso della rirnessione alla Consulta e quindi, in buona sostanza, affievolendo i rilevati dubbi di costituzionalità.

In una prospettiva quindi dinamica appare sempre più impegnata, da un lato la legittimità dell'azione del Concessionario, nel richiedere e nel recuperare gli importi di riduzione della filiera, presso i Gestori e gli Esercenti, dall'altro con affievolimento dei profili di contestazione dell'an e del quantum da parte degli operatori di filiera, in ragione del combinato disposto costituito dall' ius superveniens e dall'ulteriore interpretazione della Corte Costituzionale e dalla maggior storicizzazione degli importi dovuti.

Avv. Marco Giuseppe Binetti